COS’E’ LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art.38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.”, lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) diventa l’unico punto di accesso territoriale consentito per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’accesso e l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi.
In particolare, in seguito all’ applicazione del nuovo regolamento, lo Sportello sarà l’unico ente pubblico al quale il richiedente potrà presentare qualsiasi domanda, dichiarazione, segnalazione o comunicazione inerente i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione di attività produttive o di prestazione di servizi, nonché quelli relativi al loro esercizio. Sarà inoltre l’unico interlocutore in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva. Fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.
Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni relativi ai procedimenti, nonché i relativi elaborati tecnici e allegati, dovranno essere presentati esclusivamente in modalità telematica allo Sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.
In alternativa, le pratiche potranno essere presentate anche a strutture private denominate Agenzia per le Imprese (art.38 c.3 D.L.112/2008) che rilasceranno una ricevuta di pari valore ed efficacia di quella rilasciata dall’Ente pubblico.
Lo Sportello svolge anche compiti di carattere informativo in merito ai requisiti e alle procedure per accedere alle attività ed esercitarle.
A chi è dedicato lo Sportello UNICO?
All'imprenditore, o a chi intende diventarlo per l’attivazione e l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi. Sono attività produttive le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari ei servizi di telecomunicazioni. Per servizio si intende qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione.
Procedimenti
Attualmente il SUAP esplica la sua funzione per i procedimenti unici relativi a Medie e Grandi Strutture di Vendita, Impianti di distribuzione Carburante, Impianti Radioelettrici e ambulatori medici.
E’ inoltre competente al ricevimento delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) presentate ai sensi dell’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n.241, in cui la ricevuta della segnalazione rilasciata dallo Sportello costituisce titolo autorizzatorio, fatti salvi eventuali provvedimenti interdettivi che possono essere adottati entro 60 giorni dal ricevimento della Segnalazione. Tale fattispecie corrisponde al Procedimento Automatizzato definito dal nuovo regolamento dello Sportello (art.5 D.P.R. 160/2010).
In seguito all’applicazione delle disposizioni del D.P.R. 160/2010, lo Sportello gestirà anche le procedure attualmente soggette a S.CI.A. qualora l’esercizio dell’attività non sia subordinato esclusivamente all'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale ovvero qualora vi siano determinati vincoli da rispettare. Potranno pertanto essere gestite con il procedimento unico di cui all’art.7 del nuovo regolamento le attività di:
-parrucchieri ed estetisti
-esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande
-esercizi di vicinato
-circoli privati
-tintolavanderie
-attività artigianali quali autoriparazioni, verniciatura etc..
Il procedimento unico così come definito dal nuovo regolamento, denominato Procedimento Ordinario, si dovrà concludere entro 60 giorni dal ricevimento delle istanze, fatti salvi termini maggiori in caso di eventuali integrazioni che possono essere richieste nei primi 30 giorni ovvero in caso di ricorso alla Conferenza dei Servizi, così come disciplinata dalla Legge 241/1990 smi. Il provvedimento rilasciato sarà titolo unico per la realizzazione dell’intervento.
Entrata in vigore
Le disposizioni del nuovo regolamento avranno efficacia a decorrere dal 31 marzo 2011, escluso il Procedimento Ordinario (Capo IV del D.P.R. 160) in vigore dal 30 settembre 2011. Fino alle scadenze di cui sopra, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del D.PR. 447/1998.